PIANO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE NEI LUOGHI DI LAVORO ai sensi del D.M. 10/03/1998 – obbligatorio dal 07/10/1998
L’art. 3 del D.M. 10/03/98 prevede, oltre alle misure di tipo tecnico, l’adozione di misure di tipo organizzativo e gestionale con la predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza antincendio.
Vi è l’obbligo di effettuare controlli, verifiche ed interventi di manutenzione che devono essere annotati su apposito registro antincendio, come pure gli interventi di formazione ed informazione del personale.
Pertanto è necessario la predisposizione del Piano di Gestione delle Emergenze relativo all’attività in cui si descrivono le:
1. azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
2. procedure per la lotta antincendio, il primo soccorso, la messa al sicuro delle persone ed il sezionamento degli impianti;
3. procedure e disposizioni per la richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
4. specifiche misure per assistere le persone disabili;
5. definizione dalla Squadra per la Gestione delle Emergenze interna all’ambiente di lavoro.
Codice: pge