INCARICO di C.S.E. (Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione)

Incarico di COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (C.S.E.) (Titolo IV D.Lgs. 81/08)

–       Verificare, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

–       Verificare l’idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza assicurandone la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento e adeguare quest’ultimo ed il fascicolo di cui in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;

–       Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

–       Verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. Effettuare opportuni sopralluoghi durante tutta la durata del cantiere presso il cantiere stesso al fine di verificare la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza delle imprese e la sicurezza del sito di lavoro;

–       Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e alle prescrizioni del piano e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Dare, nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, comunicazione dell’inadempienza alla Azienda sanitaria locale territoriale competente e alla Direzione provinciale del lavoro.

–       Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Al fine dell’assolvimento dei compiti suddetti si eseguiranno delle riunioni di coordinamento prima dell’inizio dei lavori con le imprese appaltatrici, esecutrici e/o coinvolte dai lavori e durante l’esecuzione dei lavori oltre a sopralluoghi in cantiere con redazione di verbali di coordinamento e di sopralluogo.

Gli stessi tecnici non potranno essere ritenuti responsabili di eventuali infortuni dei lavoratori verificatesi a seguito di eventuali violazioni di norma in materia di sicurezza, salute ed igiene dei lavoratori causate da erronee o pericolose prassi lavorative, di cui i tecnici di questo studio non vennero preventivamente informati.


Codice: cse