Documento di Valutazione dei Rischi DVR metodologia Procedure Standardizzate

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (D.V.R.) per la SALUTE E LA SICUREZZA DURANTE IL LAVORO ai sensi degli artt.17, 28 comma 2, 29 comma 5 D.Lgs. 81/08 con metodologia approvata nel Decreto Interministeriale del 30/11/2012 e s.m.i. per aziende fino a 10 lavoratori o fino a 50 senza particolari condizioni di rischio – obbligatorio dal 01/06/2013 per tutte le aziende fino a 10 lavoratori

Stesura del documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro mediante l’utilizzo dello schema a “procedure standardizzate” per la sede operativa indicata nell’offerta comprensivo di:

–   1) Descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni;

  • Descrizione generale dell’azienda;
  • Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni;

–   2) Individuazione dei pericoli presenti in azienda;

–   3) Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;

  • Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati;
  • Individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc);
  • Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati;
  • Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione;
  • Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;

–   4) Definizione del programma di miglioramento:

  • Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
  • Individuazione delle procedure per la attuazione delle misure

 

Integrazione aggiuntiva al documento di valutazione dei rischi con l’esito finale:

–   del programma degli interventi di formazione, informazione ed addestramento;

–   dell’elenco dei Dispositivi di Protezione individuale (D.P.I.) che ciascun gruppo omogeneo di lavoratori deve indossare durante lo svolgimento delle loro attività;

–   della valutazione del superamento delle soglie di rischio oltre le quali è necessario la nomina di un Medico Competente (Medico del Lavoro);

–   dell’elenco delle valutazioni specifiche sui rischi per i quali è necessario effettuare una indagine approfondita (le valutazioni più semplici definite caso per caso, prive di misurazioni strumentali, saranno già redatte ed inserite all’interno del presente documento di valutazione dei rischi).

 

Dalla stesura del Documento di Valutazione potrebbe emergere la presenza di altri fonti specifiche di rischio per i lavoratori che necessitano di nuove valutazioni specifiche approfondite alcune comprensive di misurazioni strumentali (per esempio, valutazione all’esposizione al rumore, a vibrazioni, ad agenti chimici, ad agenti cancerogeni, al rischio esplosione, ecc) che saranno oggetto di nuove offerte separate.

 

Sono escluse dall’utilizzo delle procedure standardizzate le aziende fino a 10 lavoratori che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs.81/08 (aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere: a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;).

 

Questa metodologia si può applicare anche ad aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 D.Lgs. 81/08) ed esclusione di aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28 D.Lgs.81/08 (aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra); aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art.29 comma 7)).

 


 

Note: nella redazione del documento di valutazione dei rischi è esclusa la stesura di qualsiasi elenco delle prescrizioni inerenti la bonifica delle criticità individuate durante il sopralluogo che siano di tipo tecnico, strutturale, igienico, impiantistico, sicurezza macchine, organizzativo, formativo e documentale. Tale attività non è richiesta dall’art.28 del D.Lgs. 81/08 in quanto non è lo scopo della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

La stesura di un documento contenente l’elenco delle prescrizioni e inadempienze da disporre in azienda relative a strutture, impianti, macchine, ecc può essere redatto previo incarico distinto e diverso dall’attuale.

Codice: dvrps