Documento Valutazione CAMPI ELETTROMAGNETICI

Valutazione del Rischio da esposizione da CAMPI ELETTROMAGNETICI (D.Lgs. 81/08 Titolo VIII Capo IV) – obbligatorio dal 26/04/2010

La valutazione dei rischi da esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici si applica fin da subito, deve essere effettuata da ogni datore di lavoro, finalizzata a conoscere se in azienda sono da applicare le disposizioni per la protezione dei lavoratori da campi elettromagnetici (titolo VIII, capo IV del D.Lgs. 81/08).

La direttiva 2108/46/CE fa entrare in vigore il 30/04/2012 l’obbligo di applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), e valgono anche per il Testo Unico sulla sicurezza (art. 306 D.Lgs. 81/08), a seguito della valutazione dei rischi che deve essere già presente ad oggi.

L’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) deve essere seguita dalla protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto.

 

Tutte le aziende devono fare fin da subito la valutazione dei rischi da esposizione dei lavoratori a campi elettromagnetici ad integrazione del documento di valutazione dei rischi presenti in azienda, tramite censimento delle fonti di campi elettromagnetici, raccolta della documentazione di impianti, macchine ed attrezzature, controllo dei valori se indicati e valutazione se accettabili.

Nelle aziende che svolgono le seguenti attività sono suscettibili di esporre il lavoratore ad un valore che supera il valore d’orientamento: sigillatori per plastica, riscaldamento mediante induzione, attrezzature per incollare il legno, centrali elettriche, bobine raffreddate ad aria in batterie di condensatori, sistemi di alimentazione di corrente elettrica, sala di elettrolisi, fornaci di grandi dimensioni, saldatura ad arco e cavi, utilizzazione di “magnetron aperto”, controlli magnetici non distruttivi.

Le seguenti attività possono invece superare il valore d’azione e richiedono una valutazione specifica volta a garantire il non superamento dei valori limite di esposizione applicabili agli effetti sulla salute: eliminazione di guasti durante l’installazione e la manutenzione, prossimità di rettificatori nei processi elettrochimici; riscaldamento per induzione non automatizzato (piccoli forni di fusione); saldatura semiautomatizzata per punti e per induzione, attività di ricerca.

Per quelle attrezzature, macchine ed impianti non dotati di documentazione idonea a fornire informazioni sui valori di emissioni di campi elettromagnetici, è necessario effettuare la misurazione con strumentazione presso l’azienda.

Dal 30/04/2012 è obbligatoria l’applicazione delle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative alla esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) come indicato all’art.210 D.Lgs. 81/08.

 

Un documento di valutazione dei rischi in cui il rischio relativo ai campi elettromagnetici non sia stato valutato è da considerare non idoneo, come indicato da una recente sentenza della Cassazione Penale Sez. III – Sentenza n. 4063 del 28 gennaio 2008. Il caso in esame riguarda un datore di lavoro rinviato a giudizio e condannato dal giudice del Tribunale per tale reato.


Disposizione per la valutazione ed eventuali misure:

Il primo passo è il censimento di tutte le fonti di campi elettromagnetici, raccolta della documentazione di impianti, macchine ed attrezzature, controllo dei valori se indicati e valutazione se accettabili.

Il secondo passo è l’effettuazione delle misure strumentali solo per le fonti quali attrezzature, macchine ed impianti non dotati di documentazione idonea a fornire informazioni sui valori di emissioni di campi elettromagnetici.

Codice: vrcem