Valutazione Rischio per LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN PERIODO DI ALLATTAMENTO (D.Lgs.151/01) – obbligatorio dal 19/09/1996
Quando il datore di lavoro viene informato che una lavoratrice è in stato di gravidanza, deve inserire nella valutazione generale del rischio, una ulteriore valutazione dei rischi specifici cui essa è esposta determinando la natura e la durata dell’esposizione ad eventuali agenti nocivi.
La “valutazione del rischio dedicato specificatamente alla tutela della salute sul posto di lavoro nella lavoratrice gestante, puerpera o in periodo di allattamento” viene “elaborata dal Medico Competente e dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione che provvedono a sottoscrivere gli allegati tecnici contenenti le voci riferite ai fattori di rischio previsti dagli allegati A,B e C del D.Lgs.. 151/2001 e dai DPR n.1026 del 25/11/76 e D.Lgs.. n.645 del 25/11/96.
Se dovesse emergere un rischio importante, il datore di lavoro è tenuto ad informare la lavoratrice indicando quali misure saranno adottate per assicurare la salute e sicurezza sua e del bambino.
Secondo quanto indicato dal D.Lgs..151/01, si fa riferimento all’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici di lavoratrici gestanti. Ad esempio possono essere nocivi per la madre ed il nascituro, “con prevalenza nei primi tre mesi della gravidanza”, la manipolazione diretta o l’esposizione in “ambienti considerati a potenziale rischio” ad agenti:
– fisici come “radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, colpi”;
– chimici come “cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, antiblastici, mercurio e derivati”;
– biologici come virus della rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, varicella salvo comprovata immunizzazione.
Si andranno ad indicare misure che devono essere evitate, fra le quali per esempio, particolari condizioni di lavoro (“trasporto e sollevamento dei pesi, rumore impulsivo o rumore superiore ad 80 dBA, sollecitazioni termiche ecc.”), posture fisse o scomode e devono essere previste “pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme”.
La valutazione verrà poi “sottoposta al Datore di Lavoro che provvede a sottoscriverla ed a comunicarla alla lavoratrice”; l’esito della valutazione va ad indicare, o meno, l’esistenza di condizioni per le quali il “datore di lavoro è tenuto ad adottare adeguate misure di prevenzione e protezione”.
Codice: vrg