Documento Valutazione LAVORO MINORILE

Valutazione Rischio per LAVORO MINORILE (D.Lgs. 345/99 e s.m.i.) – obbligatorio dal 15/05/2008

I bambini (di età inferiore a 15 anni) devono astenersi dall’esercizio di qualsiasi lavoro: quando si tratta di attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel settore dello spettacolo, questi minori possono lavorare soltanto con l’assenso scritto dei genitori e con l’autorizzazione della Direzione Provinciale del Lavoro.

E’ stato fissato il compimento del quindicesimo anno di età come requisito per accedere nel mondo del lavoro, secondariamente è stato stabilito che il giovane deve prima di ogni cosa intraprendere un percorso di istruzione e formazione professionale.

I minorenni che hanno un’età compresa tra i 15 e i 18 anni, gli adolescenti, non possono eseguire lavori che potenzialmente arresterebbero il pieno sviluppo fisico.

Il D.Lgs. 81/08 ha prescritto che il datore di lavoro, prima di adibire i minori di 18 anni di età al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi per lavoratori minorili.

Se dovesse emergere un rischio importante, il datore di lavoro è tenuto ad impedire al minore l’effettuazione di certe mansioni indicando quali misure saranno adottate per assicurare la sua salute e sicurezza.

Saranno evidenziati nella valutazione:

–       lo sviluppo non ancora completo del soggetto, la mancanza di esperienza, di consapevolezza e di capacità di discernimento in merito ai rischi lavorativi, esistenti o possibili, in relazione all’età;

–       le attrezzature e la sistemazione del luogo e del posto di lavoro;

–       la natura, il grado e la durata dell’esposizione agli agenti fisici, chimici e biologici;

–       la movimentazione manuale dei carichi;

–       la sistemazione, la scelta, l’utilizzazione e la manipolazione delle attrezzature di lavoro;

–       la pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione generale del lavoro;

–       la situazione della formazione e dell’informazione dei minori;

–       divieto di svolgere lavori durante le ore notturne, più precisamente nell’arco di tempo che va dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7, a meno che non si tratti di attività di carattere culturale, artistico o sportivo ed il lavoro non superi la mezzanotte

Inoltre per essere avviato al lavoro, l’adolescente deve sottoporsi ad una visita medica preventiva e, una volta assunto, a delle visite periodiche almeno una volta all’anno.


Codice: vrm