INCARICO di RSPP esterno

Svolgimento INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) ESTERNO con i compiti previsti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08 nell’ambito della salute, sicurezza ed igiene nel luogo di lavoro, prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali – obbligatorio dal 19/09/1996

L’attività sarà svolta tramite:

–      sopralluoghi periodici presso la sede operativa per l’individuazione di nuovi fattori di rischio, oltre a quelli già individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi;

–      segnalazione circa la necessità di effettuare o predisporre indagini/ aggiornamenti di valutazioni ambientali e di esposizione dei lavoratori (esposizione a rumore, vibrazioni, movimentazione manuale carichi, radiazioni, agenti chimici, cancerogeni, mutageni, biologici, ecc);

–      aggiornamento sulle eventuali nuove disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro con successiva segnalazione degli adempimenti ad esse correlati;

–      segnalazione circa la necessità di elaborare Procedure di Sicurezza ed Istruzioni Operative generali e specifiche (sia di carattere organizzativo che operativo);

–      consulenza per l’aggiornamento dei lay-out aziendali dei locali in cui si svolgono le varie attività;

–      individuazione e segnalazione delle eventuali nuove misure preventive e protettive per la sicurezza e salute e i sistemi di controllo di tali misure, evidenziando anomalie e non conformità tramite redazione di verbali di sopralluogo che saranno consegnati al Datore di Lavoro/ Dirigente, nei quali verranno suggerite le soluzioni ritenute più opportune ai fini della sicurezza e salute sul lavoro;

–      elaborazione e diffusione dei programmi di informazione e formazione sia generali che specifici per le diverse mansione;

–      verifica idoneità della segnaletica di sicurezza e salute aziendale, vie di esodo e presidi antincendio;

–      disponibilità ad effettuare verifiche sulla sicurezza delle attrezzature di lavoro/ macchine/ impianti;

–      partecipazione alle riunioni periodiche del Servizio di Prevenzione e Protezione per la consultazione in materia di tutela della salute e sicurezza (Art. 35 del D.Lgs. 81/08);

–      disponibilità ad affiancare i sopralluoghi periodici agli ambienti effettuati dal Medico del Lavoro;

–      sopralluoghi periodici in un numero variabile, maggiormente intensi nel primo periodo di assistenza e dilazionati successivamente, unicamente in funzione delle complessità riscontrate nell’attività di volta in volta svolta, con successiva consegna dei verbali dell’esito dei sopralluoghi;

–      valutazione tecnica di idoneità dei d.p.i. distribuiti ai lavoratori;

–      disponibilità ad attuare il coordinamento con imprese esterne con redazione della documentazione necessaria all’appalto (Art. 26 del D.Lgs.81/08);

–      consultazione del vs. R.L.S. (se è nominato) per la valutazione dei rischi, la redazione di procedure di sicurezza, istruzioni operative e l’elaborazione delle misure di prevenzione e protezione;

–      collaborazione all’informazione dei lavoratori (art.36 D.Lgs.81/08).

Il servizio è ritenuto comprensivo di eventuali richieste e consulenze telefoniche in via prioritaria; vi è altresì la disponibilità ad effettuare incontri specifici su Vs richiesta, oltre a quanto programmato per svolgere l’attività di R.S.P.P. esterno, e in caso di verifiche ispettive o sopralluoghi effettuati da parte degli enti preposti alla vigilanza sul luogo di lavoro.

L’attività di consulenza sarà fornita attraverso:

–      aggiornamento al Datore di Lavoro/ Dirigente sulle normative di sicurezza e salute sul lavoro di nuova emissione che possano comportare obblighi e/o adempimenti a carico dell’azienda, con conseguente segnalazione degli stessi;

–      disponibilità a risolvere qualsiasi quesito, in forma verbale e telefonica, per attività pertinenti a quelle attuate da questo Studio;

–      svolgimento di sopralluoghi periodici volti a garantire il Datore di Lavoro/ Dirigente sulle condizioni di lavoro dei propri dipendenti, nonché a verificare il rispetto delle disposizioni da parte dei predetti;

–      verbalizzazione degli esiti dei sopralluogo e consegna al Datore di Lavoro/ Dirigente.

Per poter svolgere l’attività di consulenza fin qui descritta, il Datore di Lavoro/ Dirigente dovrà mettere a disposizione ai tecnici di questo Studio tutte le informazioni utili allo svolgimento della propria attività, ivi comprese le eventuali informazioni e tutta la documentazione di carattere riservato su cicli lavorativi e produttivi, metodologie operative (svolte anche si sabato o domenica o in periodi di fermo produzione), esecuzione delle lavorazioni, contratti in essere con fornitori, manutentori, personale esterno all’azienda che in qualche modo gravita e/o opera anche occasionalmente all’interno dell’attività aziendale.

In particolare il Datore di Lavoro/ Dirigente o chi per esso, si dovrà impegnare a fornire tutte le indicazioni e la documentazione prevista all’art.18 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e così identificate:

a) informazioni sulla natura dei rischi;

b) informazioni dei lavoratori sui rischi della mansione svolta e delle attrezzature utilizzate attraverso elenco dettagliato di queste ultime; formazione di addetti specifici interni (pronto soccorso, antincendio, gestione emergenze) e sull’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive, anche in merito alla prevenzione incendi (progetti, C.P.I., ecc);

c) la descrizione degli impianti elettrici, termici, adduzione gas, a pressione, ascensori, montacarichi, idrici e antincendio (incluse le dichiarazione di conformità, verbali dei controlli periodici, ecc) e dei processi produttivi, registro dei controlli e piano di emergenza dell’attività, disegni aggiornati dei locali dell’attività;

d) i dati del registro degli infortuni, delle comunicazioni all’INAIL e delle malattie professionali;

e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Sarà a carico della Vs azienda inviare tempestivamente all’intestato Studio qualsiasi comunicazione o documento o prescrizione proveniente dagli organi di vigilanza e controllo (Comune, ASL, Provincia, Regione, ecc.) sulla materia in oggetto.

Nei verbali di sopralluogo saranno descritte, a seguito dei predetti controlli, le eventuali violazioni di norma in materia di sicurezza, salute ed igiene dei lavoratori, e verrà predisposta la soluzione lavorativa ritenuta più opportuna a risolvere le riscontrate difformità alla legge. Il Datore di Lavoro/ Dirigente dovrà applicare la prescrizione suggerita o altre aventi sicurezza equivalente, precedentemente concordata con l’R.S.P.P. Nel caso in cui si verificassero infortuni dovuti alla mancata applicazione delle indicazioni riportate in tali verbali, o a seguito di ispezioni degli Organi di Vigilanza venissero applicate sanzioni di qualsiasi tipo per lo stesso motivo (mancata applicazione delle indicazioni riportate nei verbali di sopralluogo), i tecnici incaricati allo svolgimento del servizio fin qui descritto non saranno ritenuti responsabili e per tale motivo ING. BALDO GIORGIO declina ogni responsabilità.

Allo stesso modo, i tecnici di ING. BALDO GIORGIO si rendono disponibili a cercare alternative modalità lavorative a cui i lavoratori si dovranno attenere.

Gli stessi tecnici non potranno essere ritenuti responsabili di eventuali infortuni dei lavoratori verificatesi a seguito di eventuali violazioni di norma in materia di sicurezza, salute ed igiene dei lavoratori causate da erronee o pericolose prassi lavorative, di cui i tecnici di questo Studio non vennero preventivamente informati dal Datore di Lavoro.


Codice: rsppe